Salve una domanda forse banale ma rassicurativa, le sedute di psicoterapia singole o di coppia riman
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Salve una domanda forse banale ma rassicurativa, le sedute di psicoterapia singole o di coppia rimangono private o possono in qualche modo essere inviate a terzi come servizi sociali, ecc ( qualcuno mi ha detto che se fai psicoterapia per problemi di coppia ti tolgono i figli,o la patente, o ti macchi le carte per fare un concorso pubblico,ecc ).
Parlo soprattutto di psicologo privato.
Vorremmo risolvere dei problemi relativi a gestione dei comportamenti e delle parole. Grazie.
Parlo soprattutto di psicologo privato.
Vorremmo risolvere dei problemi relativi a gestione dei comportamenti e delle parole. Grazie.
Buonasera,
Le sedute di psicoterapia, sia individuali che di coppia, in ambito privato sono tutelate dal segreto professionale e dalla normativa sulla privacy (GDPR).
Ciò significa che tutto ciò che viene condiviso in seduta resta strettamente riservato e non può essere comunicato a nessuno, familiari, servizi sociali, datori di lavoro o enti pubblici , senza il consenso scritto delle persone coinvolte.
Le uniche eccezioni previste dalla legge riguardano situazioni di grave e imminente pericolo per sé o per altri, oppure richieste specifiche dell’autorità giudiziaria. Al di fuori di questi casi, lo psicologo ha il dovere deontologico di tutelare la riservatezza del setting terapeutico, che deve essere un luogo protetto e libero da timori di giudizio o conseguenze esterne.
Fare psicoterapia, anche di coppia, non comporta alcuna segnalazione né può “macchiare” il proprio profilo in ambito legale, amministrativo o professionale. Al contrario, rappresenta un atto di consapevolezza e cura verso sé stessi e la relazione, volto a comprendere meglio le dinamiche comunicative e a ritrovare equilibrio e serenità.
Se sentite il desiderio di affrontare insieme alcune difficoltà relazionali o di comunicazione, potremmo fissare un colloquio conoscitivo, online o in presenza, per capire insieme quale percorso possa essere più adatto alle vostre esigenze.
Sarebbe un primo passo per conoscervi e offrirvi uno spazio di ascolto sicuro e accogliente.
Un saluto,
Dott.ssa Greta Pisano
Psicologa e psicoterapeuta
Le sedute di psicoterapia, sia individuali che di coppia, in ambito privato sono tutelate dal segreto professionale e dalla normativa sulla privacy (GDPR).
Ciò significa che tutto ciò che viene condiviso in seduta resta strettamente riservato e non può essere comunicato a nessuno, familiari, servizi sociali, datori di lavoro o enti pubblici , senza il consenso scritto delle persone coinvolte.
Le uniche eccezioni previste dalla legge riguardano situazioni di grave e imminente pericolo per sé o per altri, oppure richieste specifiche dell’autorità giudiziaria. Al di fuori di questi casi, lo psicologo ha il dovere deontologico di tutelare la riservatezza del setting terapeutico, che deve essere un luogo protetto e libero da timori di giudizio o conseguenze esterne.
Fare psicoterapia, anche di coppia, non comporta alcuna segnalazione né può “macchiare” il proprio profilo in ambito legale, amministrativo o professionale. Al contrario, rappresenta un atto di consapevolezza e cura verso sé stessi e la relazione, volto a comprendere meglio le dinamiche comunicative e a ritrovare equilibrio e serenità.
Se sentite il desiderio di affrontare insieme alcune difficoltà relazionali o di comunicazione, potremmo fissare un colloquio conoscitivo, online o in presenza, per capire insieme quale percorso possa essere più adatto alle vostre esigenze.
Sarebbe un primo passo per conoscervi e offrirvi uno spazio di ascolto sicuro e accogliente.
Un saluto,
Dott.ssa Greta Pisano
Psicologa e psicoterapeuta
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Certo — ottima domanda, molto comune e legittima. Rispondo punto per punto, in modo chiaro e pratico.
Riservatezza: in generale le sedute (individuali o di coppia) sono confidenziali. Lo psicologo/psicoterapeuta è tenuto al segreto professionale: non può diffondere contenuti delle sedute senza il tuo consenso valido e documentabile. Questo principio è ribadito dal Codice Deontologico degli Psicologi italiani.
CNOP
+1
Quando può esserci una deroga alla riservatezza:
Consenso della persona: se tu (o entrambi i membri della coppia, nel caso della terapia di coppia) autorizzate lo psicologo, lui/lei può condividere informazioni con terzi.
CNOP
Obblighi di legge / tutela immediata: il professionista può essere chiamato a intervenire o segnalare se emergono situazioni di grave rischio per la vita o l’incolumità (per esempio rischio imminente di suicidio o pericolo per altri), o in presenza di abuso/reati su minori che richiedono la segnalazione ai servizi competenti. In questi casi la tutela della persona (o di minori) prevale sulla riservatezza e lo psicologo può contattare i servizi sociali o l’autorità giudiziaria come previsto dalla normativa e dalle linee guida.
procmin.milano.giustizia.it
+1
Paure diffuse (perdita della patria potestà, perdita della patente, “macchie” per concorsi pubblici):
Tali esiti NON sono automatica conseguenza del fatto di fare psicoterapia. La sola frequenza di sedute private per problemi di coppia non determina di per sé il ritiro dei figli, la perdita della patente, o l’impossibilità a partecipare a concorsi. Per provvedimenti così drastici servono decisioni giudiziarie basate su accertamenti concreti di pericolo o inidoneità, non la semplice richiesta di aiuto psicologico. Molto spesso queste paure nascono da fraintendimenti.
Psicologa Mancini
+1
Psicologo privato vs servizio pubblico: chi lavora nel servizio pubblico può trovarsi in percorsi diversi (ad es. collaborare con i servizi sociali), ma anche il privato è sottoposto a obblighi di legge e a deroga del segreto in casi previsti (tutela dei minori, pericolo imminente, ordine del giudice). In ogni caso lo psicologo deve sempre valutare eticamente e giuridicamente prima di ogni comunicazione.
Psicologa Mancini
+1
Privacy dei dati (cartelle cliniche, note): i tuoi dati e le informazioni cliniche devono essere trattati e conservati conformemente al GDPR e alle linee guida professionali: accesso limitato, conservazione sicura e informazioni chiare su chi può avere accesso ai dati. Puoi richiedere copia dei tuoi dati o informazioni su come sono conservati.
CNOP
+1
Cosa fare se avete dubbi prima di iniziare la terapia (consigli pratici):
Chiedete allo psicologo di spiegare per iscritto i limiti della riservatezza (quando può informare terzi, come vengono trattati i dati, se la terapia è individuale o di coppia e in che termini).
Nella terapia di coppia verificate chi dà il consenso alla condivisione di certe informazioni (a volte è utile stabilire all’inizio cosa resta “privato” e cosa può essere condiviso con l’altro o con terzi).
Se la preoccupazione è legale (affidamento, concorsi, ecc.) potete anche chiedere un chiarimento scritto o valutare una consulenza legale oltre a quella psicologica.
Conclusione pratica: la terapia è pensata per aiutare, non per punire. I casi in cui è obbligatorio o necessario coinvolgere servizi esterni sono limitati e legati a rischi reali (per sé o per altri, soprattutto minori). È quindi del tutto normale volere rassicurazioni: chiedetele sempre al professionista prima di iniziare le sedute.
Dottoressa Silvia Parisi
Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa
Riservatezza: in generale le sedute (individuali o di coppia) sono confidenziali. Lo psicologo/psicoterapeuta è tenuto al segreto professionale: non può diffondere contenuti delle sedute senza il tuo consenso valido e documentabile. Questo principio è ribadito dal Codice Deontologico degli Psicologi italiani.
CNOP
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Quando può esserci una deroga alla riservatezza:
Consenso della persona: se tu (o entrambi i membri della coppia, nel caso della terapia di coppia) autorizzate lo psicologo, lui/lei può condividere informazioni con terzi.
CNOP
Obblighi di legge / tutela immediata: il professionista può essere chiamato a intervenire o segnalare se emergono situazioni di grave rischio per la vita o l’incolumità (per esempio rischio imminente di suicidio o pericolo per altri), o in presenza di abuso/reati su minori che richiedono la segnalazione ai servizi competenti. In questi casi la tutela della persona (o di minori) prevale sulla riservatezza e lo psicologo può contattare i servizi sociali o l’autorità giudiziaria come previsto dalla normativa e dalle linee guida.
procmin.milano.giustizia.it
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Paure diffuse (perdita della patria potestà, perdita della patente, “macchie” per concorsi pubblici):
Tali esiti NON sono automatica conseguenza del fatto di fare psicoterapia. La sola frequenza di sedute private per problemi di coppia non determina di per sé il ritiro dei figli, la perdita della patente, o l’impossibilità a partecipare a concorsi. Per provvedimenti così drastici servono decisioni giudiziarie basate su accertamenti concreti di pericolo o inidoneità, non la semplice richiesta di aiuto psicologico. Molto spesso queste paure nascono da fraintendimenti.
Psicologa Mancini
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Psicologo privato vs servizio pubblico: chi lavora nel servizio pubblico può trovarsi in percorsi diversi (ad es. collaborare con i servizi sociali), ma anche il privato è sottoposto a obblighi di legge e a deroga del segreto in casi previsti (tutela dei minori, pericolo imminente, ordine del giudice). In ogni caso lo psicologo deve sempre valutare eticamente e giuridicamente prima di ogni comunicazione.
Psicologa Mancini
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Privacy dei dati (cartelle cliniche, note): i tuoi dati e le informazioni cliniche devono essere trattati e conservati conformemente al GDPR e alle linee guida professionali: accesso limitato, conservazione sicura e informazioni chiare su chi può avere accesso ai dati. Puoi richiedere copia dei tuoi dati o informazioni su come sono conservati.
CNOP
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Cosa fare se avete dubbi prima di iniziare la terapia (consigli pratici):
Chiedete allo psicologo di spiegare per iscritto i limiti della riservatezza (quando può informare terzi, come vengono trattati i dati, se la terapia è individuale o di coppia e in che termini).
Nella terapia di coppia verificate chi dà il consenso alla condivisione di certe informazioni (a volte è utile stabilire all’inizio cosa resta “privato” e cosa può essere condiviso con l’altro o con terzi).
Se la preoccupazione è legale (affidamento, concorsi, ecc.) potete anche chiedere un chiarimento scritto o valutare una consulenza legale oltre a quella psicologica.
Conclusione pratica: la terapia è pensata per aiutare, non per punire. I casi in cui è obbligatorio o necessario coinvolgere servizi esterni sono limitati e legati a rischi reali (per sé o per altri, soprattutto minori). È quindi del tutto normale volere rassicurazioni: chiedetele sempre al professionista prima di iniziare le sedute.
Dottoressa Silvia Parisi
Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa
rimangono assolutamente private
Salve, accolgo la sua domanda con piacere per poter far luce su alcuni elementi fondanti. Il rapporto terapeutico si basa sulla co-costruzione, sulla fiducia e sul rispetto delle regole previste dal setting, tra le cui regole troviamo il rispetto della privacy.
Vi consiglio di perseguire la Vs motivazione, vedendo e superando le resistenze.
Vi consiglio di perseguire la Vs motivazione, vedendo e superando le resistenze.
Dott. Francesco Paolo Coppola. Le sedute di psicoterapia, individuali o di coppia, sono assolutamente riservate.
Ciò che si dice durante una seduta non può essere comunicato a terzi — servizi sociali, tribunali, datori di lavoro, enti pubblici — senza il tuo consenso scritto e consapevole.
Le basi della tutela
Il diritto alla riservatezza in psicoterapia nasce da più livelli normativi.
Prima di tutto, la Costituzione (artt. 2, 13 e 32) riconosce il diritto inviolabile alla dignità, alla libertà personale e alla salute.
Questo significa che curarsi, anche psicologicamente, è un diritto, non un rischio o una macchia nei propri “atti”.
Sia lo psicologo che l’avvocato sono tenuti a mantenere il segreto professionale.
Per lo psicologo, lo stabilisce il Codice Deontologico (artt. 11, 13 e 31): tutto ciò che emerge in terapia è coperto da segreto, tranne nei rari casi di pericolo grave e attuale per sé o per altri.
Per l’avvocato, gli articoli 6 e 13 del Codice Deontologico Forense impongono la stessa riservatezza: ogni informazione appresa nell’esercizio della professione deve essere protetta e mai divulgata.
La legge penale, con l’art. 622 c.p., punisce chi rivela segreti professionali;
il Codice di Procedura Penale (art. 200) conferma che nessun professionista può essere obbligato a testimoniare su ciò che ha conosciuto nell’esercizio della professione.
E per le famiglie o le coppie?
Fare terapia di coppia o familiare non comporta alcuna segnalazione automatica ai servizi sociali.
Anzi, quando in un contesto di difficoltà relazionale o genitoriale una persona sceglie di farsi aiutare, questo è considerato un segno di responsabilità, non di fragilità.
Solo in casi eccezionali — come sospetti fondati di abuso su minori o pericolo di vita imminente — la legge (art. 365 c.p.) impone un dovere di referto.
Si tratta di situazioni molto specifiche, che non riguardano i percorsi di coppia o i conflitti comuni.
Nel diritto minorile, le norme del D.P.R. 448/1988 (artt. 45 e 46) e del D.Lgs. 154/2013 (art. 13) ribadiscono che la riservatezza del minore e della famiglia deve essere sempre rispettata e che ogni intervento deve tutelare la dignità personale e il diritto alla privacy.
Nessuna “scheda” o segnalazione automatica
Non esiste alcun registro pubblico delle persone in terapia.
La psicoterapia privata non ha effetti su:
patenti di guida;
concorsi pubblici o abilitazioni;
affidamento dei figli;
fedina penale o reputazione.
Tutto ciò che avviene in studio rimane nell’ambito privato e protetto.
Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 qualificano i dati sanitari come “sensibili” e impongono il massimo grado di protezione e riservatezza.
In sintesi
Fare psicoterapia, da soli o in coppia, non è mai un atto che può ritorcersi contro:
è un gesto di cura e maturità.
Chi si rivolge a un professionista si sta tutelando, non esponendo.
La legge, la deontologia e la Costituzione proteggono la libertà di chiedere aiuto,
perché occuparsi della propria vita psichica è una forma di responsabilità civile e umana.
Riferimenti essenziali
Costituzione: artt. 2, 13, 32
Codice Penale: artt. 365, 622
Codice di Procedura Penale: artt. 103, 200
D.P.R. 448/1988: artt. 45–46 (procedimento minorile)
D.Lgs. 154/2013: art. 13 (responsabilità genitoriale)
Codice Deontologico Psicologi Italiani: artt. 11, 13, 31
Codice Deontologico Forense: artt. 6, 13, 28
Reg. UE 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003
Ciò che si dice durante una seduta non può essere comunicato a terzi — servizi sociali, tribunali, datori di lavoro, enti pubblici — senza il tuo consenso scritto e consapevole.
Le basi della tutela
Il diritto alla riservatezza in psicoterapia nasce da più livelli normativi.
Prima di tutto, la Costituzione (artt. 2, 13 e 32) riconosce il diritto inviolabile alla dignità, alla libertà personale e alla salute.
Questo significa che curarsi, anche psicologicamente, è un diritto, non un rischio o una macchia nei propri “atti”.
Sia lo psicologo che l’avvocato sono tenuti a mantenere il segreto professionale.
Per lo psicologo, lo stabilisce il Codice Deontologico (artt. 11, 13 e 31): tutto ciò che emerge in terapia è coperto da segreto, tranne nei rari casi di pericolo grave e attuale per sé o per altri.
Per l’avvocato, gli articoli 6 e 13 del Codice Deontologico Forense impongono la stessa riservatezza: ogni informazione appresa nell’esercizio della professione deve essere protetta e mai divulgata.
La legge penale, con l’art. 622 c.p., punisce chi rivela segreti professionali;
il Codice di Procedura Penale (art. 200) conferma che nessun professionista può essere obbligato a testimoniare su ciò che ha conosciuto nell’esercizio della professione.
E per le famiglie o le coppie?
Fare terapia di coppia o familiare non comporta alcuna segnalazione automatica ai servizi sociali.
Anzi, quando in un contesto di difficoltà relazionale o genitoriale una persona sceglie di farsi aiutare, questo è considerato un segno di responsabilità, non di fragilità.
Solo in casi eccezionali — come sospetti fondati di abuso su minori o pericolo di vita imminente — la legge (art. 365 c.p.) impone un dovere di referto.
Si tratta di situazioni molto specifiche, che non riguardano i percorsi di coppia o i conflitti comuni.
Nel diritto minorile, le norme del D.P.R. 448/1988 (artt. 45 e 46) e del D.Lgs. 154/2013 (art. 13) ribadiscono che la riservatezza del minore e della famiglia deve essere sempre rispettata e che ogni intervento deve tutelare la dignità personale e il diritto alla privacy.
Nessuna “scheda” o segnalazione automatica
Non esiste alcun registro pubblico delle persone in terapia.
La psicoterapia privata non ha effetti su:
patenti di guida;
concorsi pubblici o abilitazioni;
affidamento dei figli;
fedina penale o reputazione.
Tutto ciò che avviene in studio rimane nell’ambito privato e protetto.
Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 qualificano i dati sanitari come “sensibili” e impongono il massimo grado di protezione e riservatezza.
In sintesi
Fare psicoterapia, da soli o in coppia, non è mai un atto che può ritorcersi contro:
è un gesto di cura e maturità.
Chi si rivolge a un professionista si sta tutelando, non esponendo.
La legge, la deontologia e la Costituzione proteggono la libertà di chiedere aiuto,
perché occuparsi della propria vita psichica è una forma di responsabilità civile e umana.
Riferimenti essenziali
Costituzione: artt. 2, 13, 32
Codice Penale: artt. 365, 622
Codice di Procedura Penale: artt. 103, 200
D.P.R. 448/1988: artt. 45–46 (procedimento minorile)
D.Lgs. 154/2013: art. 13 (responsabilità genitoriale)
Codice Deontologico Psicologi Italiani: artt. 11, 13, 31
Codice Deontologico Forense: artt. 6, 13, 28
Reg. UE 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003
Buongiorno,
le hanno dato un'informazione scorretta. Nel contesto privato non funziona cosi, le possibilità arrivano si a dove si estende la concezione etica del professionista, con alcune accortezze.
Nel contesto pubblico le cose cambiano, se ci sono condizioni che mettono a repentaglio l'incolumità, la salute dei figli o se ci sono variabili di pericolosità sociale si può agire per difendere chi è più debole ed indifeso.
Per quel che scrive qui mi pare anche di capire che non ci sarebbero nemmeno nel pubblico certi rischi.
Un saluto cordiale
Dott.ssa Marzia Sellini
le hanno dato un'informazione scorretta. Nel contesto privato non funziona cosi, le possibilità arrivano si a dove si estende la concezione etica del professionista, con alcune accortezze.
Nel contesto pubblico le cose cambiano, se ci sono condizioni che mettono a repentaglio l'incolumità, la salute dei figli o se ci sono variabili di pericolosità sociale si può agire per difendere chi è più debole ed indifeso.
Per quel che scrive qui mi pare anche di capire che non ci sarebbero nemmeno nel pubblico certi rischi.
Un saluto cordiale
Dott.ssa Marzia Sellini
Buongiorno. La sua domanda è purtroppo un po’ vaga e confusa, non distinguendo tra obbligo di denuncia e obbligo di referto: essendo la materia molto delicata sarebbe meglio ne parlasse direttamente con chi la sta eventualmente seguendo. In linea di principio, lo psicologo/psicoterapeuta è tenuto al segreto professionale, valutando la necessità di derogare alla riservatezza (in parte o in toto) qualora si prospettino gravi pericoli per la vita/salute. Lo psicologo che invece lavora presso il SSN è pubblico ufficiale ed è tenuto all’obbligo di referto, valutando però l’opportunità di derogare in parte o in toto alla riservatezza nel caso si prospettino pericoli per la vita o la salute dell’assistito e di terzi. Diverso ancora se lo psicologo è un CTU: in questo caso ha obbligo di denuncia qualora venisse a conoscenza di reati procedibili d’ufficio. SG
Buongiorno, grazie per la domanda. Gli assistenti sociali o altre figure terze vengono coinvolte nell'eventualità in cui ci siano in corso situazioni di gravità conclamata, dove l'incolumità di un membro della coppia e/o dei figli è messa a repentaglio, come ad esempio maltrattamento di minori, violenza assistita, stalking, minacce, violenza fisica e psicologica. In qualsiasi altra situazione che non comprenda pericolo per l'incolumità vige il segreto professionale. Spero di aver risposto. Se aveste bisogno di approfondire mi trovate a disposizione, anche online. Un caro saluto, dott.ssa Elena Gianotti
Gentile paziente,
Vorrei rassicurarla sul fatto che la psicoterapia è vincolata dal segreto professionale, ciò significa che ciò che viene detto in terapia rimarrà tra lei e il suo terapeuta.
Un terapeuta è tenuto a sporgere denuncia nel momento in cui è in pericolo la vita di qualcuno oppure c'è un pregiudizio per un minore e, anche se tali fatti sussistono, non spetta al terapeuta giudicare o decidere se un minore debba essere allontanato, tale decisione spetta al giudice.
Detto ciò, una terapia di coppia potrebbe sicuramente aiutarvi a gestire meglio le vostre divergenze e aiutarvi nella gestione del vostro rapporto.
Resto a disposizione
Cordiali saluti
Dott.ssa Francesca Squizzato
Vorrei rassicurarla sul fatto che la psicoterapia è vincolata dal segreto professionale, ciò significa che ciò che viene detto in terapia rimarrà tra lei e il suo terapeuta.
Un terapeuta è tenuto a sporgere denuncia nel momento in cui è in pericolo la vita di qualcuno oppure c'è un pregiudizio per un minore e, anche se tali fatti sussistono, non spetta al terapeuta giudicare o decidere se un minore debba essere allontanato, tale decisione spetta al giudice.
Detto ciò, una terapia di coppia potrebbe sicuramente aiutarvi a gestire meglio le vostre divergenze e aiutarvi nella gestione del vostro rapporto.
Resto a disposizione
Cordiali saluti
Dott.ssa Francesca Squizzato
Buongiorno gentile utente. La domanda è più che lecita e comprensibile. Le sedute Psicologiche e Psicoterapeutiche, in generale, devono essere garanti della Privacy. Esiste un Codice Deontologico che ci vieta, tranne casi eccezionali, di diffondere le informazioni e ciò che viene portato in seduta dal/dai paziente/i. I casi eccezionali, riguardano situazioni che possono essere perseguibili penalmente "d'ufficio", dunque situazioni in cui vi è un oggettivo rischio per l'incolumità della vita della persona, o di reati conclamati che possano minare l'integrità psicofisica di altri. Diversamente, se il nucleo familiare è già preso in carico sotto tutela del Tribunale, lo Psicologo referente sul caso, su mandato del Tribunale stesso, ed in dinamiche specifiche, può ricevere il mandato di relazionare sull'andamento della situazione per comprenderne gli sviluppi ed eventuali decisioni future (Di solito nei casi di separazioni conflittuali o contesti di trascuratezza e possibile abuso da parte dei genitori). Per il resto, alla luce delle tematiche che ha segnalato su cui voler lavorare, del resto difficoltà comuni, può stare certo che non avranno alcun tipo di conseguenze, anzi, dovranno e saranno tutelate nel rispetto della Privacy.
Un saluto
Un saluto
Salve, il professionista psicoterapeuta è obbligato dal codice deontologico a mantenere il segreto professionale. Non può in nessun modo divulgare informazioni di cui viene a conoscenza durante l'esercizio della propria attività. Detto questo qualora venisse a conoscenza di reati perseguibili di ufficio è obbligato a denunciare valutando il grado di rischio a cui il paziente verrebbe esposto.
Buongiorno, i contenuti delle sedute, quale che sia il setting (individuale, di coppia, familiare) è coperto da segreto professionale, pertanto il terapeuta ha l'obbligo deontologico di non divulgare a terzi quanto emerso in seduta. Rappresenta un'eccezione l'eventualità in cui il terapeuta venga a conoscenza che il paziente ha commesso o sta per commettere azioni che possano danneggiare la vita, l’incolumità o la salute propria o di altre persone.
Resto a disposizione e auguro una buona giornata
Resto a disposizione e auguro una buona giornata
Gentile Utente, il contenuto di quello che viene condiviso all'interno di una seduta è protetto dal segreto professionale. Tuttavia, in casi gravi, in cui è minacciata l'integrità del paziente o di terzi, lo psicologo può violare il segreto professionale per prevenire tali pericoli, limitando la comunicazione allo stretto necessario.
Il segreto professionale resta un punto fondamentale del setting terapeutico; ci sono delle condizioni per le quali con il consenso del pz è possibile che lo psicologo si interfacci con i servizi certamente non per arrecare danno al pz e quindi credo che queste leggende metropolitane siano da sfatare. Lo psicologo fa riferimento al garante della privacy e effettua al pz un consenso informato sul trattamenti dei dati sensibili; questo non ha nulla a che fare con le cose che riporta. Non ascolti le sirene di Ulisse ma resti sul piano di realtà e lasci perdere questi discorsi.
Gentile, la sua domanda è tutt'altro che banale: le sedute sono coperte dalla privacy (che il professionista è obbligato a far firmare nel primo colloquio conoscitivo) e solo in casi gravi vengono attivati dei movimenti (es. servizi sociali), se necessario a tutelare le parti.
Se necessita di ulteriori risposte, mi contatti pure.
Un saluto!
Se necessita di ulteriori risposte, mi contatti pure.
Un saluto!
Buonasera, non si preoccupi la nostra professione è tutelata da privacy.
Gentile utente, qualsiasi professionista in psicoterapia è tenuto da codice deontologico alla riservatezza rispetto alle informazioni emerse durante i colloqui, siano essi individuali o di coppia. Tuttavia, la deroga a tale riservatezza può avvenire in situazioni molto estreme e non legate alla "gestione di comportamenti e parole" ma a situazioni di grave e imminente pericolo per la vita o l’incolumità di qualcuno.
Buongiorno,
la sua domanda non è affatto banale: è comprensibile volere chiarezza su un tema così importante.
Le sedute di psicoterapia, sia individuali che di coppia, sono coperte dal segreto professionale. Ciò significa che tutto ciò che viene condiviso in seduta rimane riservato e non può essere comunicato a terzi (come servizi sociali, datori di lavoro o altre istituzioni) senza il consenso esplicito della persona interessata.
Fare un percorso di coppia o individuale non comporta alcuna conseguenza legale o amministrativa: non influisce sulla patente, sulla possibilità di partecipare a concorsi pubblici, né sulla genitorialità.
Le uniche eccezioni al segreto professionale sono previste dalla legge e riguardano situazioni di pericolo grave e attuale per sé o per altri (come nel caso di minori in grave rischio o intenzioni suicidarie esplicite).
In tutti gli altri casi, lo spazio terapeutico rimane completamente riservato e protetto, proprio per permettere alle persone di affrontare le proprie difficoltà con tranquillità e fiducia.
Un cordiale saluto
Stefano Lagona
la sua domanda non è affatto banale: è comprensibile volere chiarezza su un tema così importante.
Le sedute di psicoterapia, sia individuali che di coppia, sono coperte dal segreto professionale. Ciò significa che tutto ciò che viene condiviso in seduta rimane riservato e non può essere comunicato a terzi (come servizi sociali, datori di lavoro o altre istituzioni) senza il consenso esplicito della persona interessata.
Fare un percorso di coppia o individuale non comporta alcuna conseguenza legale o amministrativa: non influisce sulla patente, sulla possibilità di partecipare a concorsi pubblici, né sulla genitorialità.
Le uniche eccezioni al segreto professionale sono previste dalla legge e riguardano situazioni di pericolo grave e attuale per sé o per altri (come nel caso di minori in grave rischio o intenzioni suicidarie esplicite).
In tutti gli altri casi, lo spazio terapeutico rimane completamente riservato e protetto, proprio per permettere alle persone di affrontare le proprie difficoltà con tranquillità e fiducia.
Un cordiale saluto
Stefano Lagona
Gentile Utente, le sedute di psicoterapia sono private e coperte dal segreto professionale dello psicoterapeuta. Questo obbliga il professionista a mantenere la riservatezza su tutto ciò che viene discusso, a meno che non sussistano casi specifici e gravi, nonché di pericolo imminente. Il paziente deve autorizzare esplicitamente la condivisione di informazioni con il professionista, che avviene tramite un documento di consenso informato firmato all'inizio del percorso e dove riceve tutte le delucidazioni a riguardo. Spero di esserle stata utile, un caro saluto.
Gentile, le sedute con psicologo/psicoterapeuta sono garantite dalla legge sulla privacy che garantisce il diritto alla riservatezza per tutto cio' che riguarda lo stato di salute sia fisica che psichica trattandosi di dati sensibili e inoltre la riservatezza sulle informazioni è garantita dall'obbligo al segreto professionale. Gli psicologi/psicoterapeuti hanno infatti l'obbligo di garantire il segreto professionale e la riservatezza e quindi le informazioni che riguardano i pazienti e i contenuti dei colloqui sono riservati e se si presenta l'esigenza di condividere tali informazioni con altri professionisti della salute il paziente deve fornire esplicito consenso. Solo in casi molto particolari, definiti dalla legge ( ad esempio casi di violenza / casi di maltrattamento su minori) l'operatore sanitario, pubblico e privato, ha l'obbligo di segnalare al servizio sociale o al magistrato ( a seconda dei casi) . Se si fa un percorso psicologico, terapia individuale , di coppia o familiare non c'è rischio che , come scrive lei , " vengono tolti i bambini ", nè ci sono conseguenza relativamente a patente, concorsi etc... Se ritiene quindi di aver bisogno di rivolgersi a uno psicologo/ psicoterapeuta lo faccia con fiducia e già nel corso dei primi incontri le verranno fornite tutte le informazioni necessarie relativa alla sua privacy e dovrà firmare al professionista al quale si rivolgerà una autorizzazione al trattamento dei suoi dati .
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