La violenza sulle donne

Esperto Rebecca Silvia RossiPsicologia • 9 gennaio 2017 • Commenti:

La violenza può essere definita come un’azione portata avanti con l’abuso della forza con lo scopo di costringere chi la subisce ad agire o piegarsi contro la propria volontà. Questo abuso di forza può essere fisico (con o senza presenza di armi) e psicologico (minacce, intimidazioni, ricatti…).

Esistono diversi tipi di violenza in generale, che possono manifestarsi isolatamente o combinati assieme.

Tra questi, i più comuni per quanto riguarda la violenza sulle donne sono il maltrattamento fisico, quello economico e, il meno facile da riconoscere, quello psicologico. Vediamoli brevemente.

Tipologie di maltrattamento

  • Il maltrattamento fisico concerne ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un’altra persona (es. spintonare, picchiare, soffocare, privare il soggetto di cure mediche o del sonno…)

  • Il maltrattamento economico riguarda ogni forma di privazione e controllo che limiti l’accesso all’indipendenza economica di una persona (es. privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e reddituale del partner, non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, costringere la donna a spendere il suo stipendio nelle spese domestiche, impedirle di lavorare…).

  • Il maltrattamento psicologico che, come si è appena accennato, è il meno facile da riconoscere, consiste in ogni forma di abuso e mancanza di rispetto che lede l’identità della donna. Spesso si tratta di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e che finiscono con l’essere accettati dalla donna, al punto che spesso essa non riesce a vedere quanto siano dannosi e lesivi per la sua identità. Si accompagna sempre alla violenza fisica e in molti casi la precede.

I contesti in cui viene perpetuata la violenza sono dei più disparati. Tuttavia, la forma di violenza più diffusa è nell’ambito delle relazioni familiari.

L’uomo violento sottomette la partner facendola sentire incapace, debole, impotente, totalmente dipendente da lui. Isolamento, intimidazioni, minacce, ricatto concernente i figli, aggressioni fisiche e sessuali si avvicendano spesso con una fase di relativa calma, di false rappacificazioni.

Questo provoca ancora più confusione e indebolimento ulteriore nella donna. Con il proprio atto l’aggressore nega alla sua vittima di esprimere una scelta.

Dall’umiliazione nasce un senso di colpevolezza per cui la donna può sviluppare senso di colpa per un suo ipotetico atteggiamento provocatorio. All’aggressione può quindi conseguire l’insorgere di uno stato depressivo: la vittima rivive dentro di sé l’evento subito, si arrabbia e odia sé stessa.

Identikit dell'uomo violento

Ma possiamo effettuare un identikit dell’uomo violento? Si, se prendiamo alcuni campanelli di allarme che, ahimè, potrebbero invece essere visti come segni d’amore. Secondo la prospettiva della donna innamorata, potremmo leggere:

  • la GELOSIA come forma di amore;

  • il CONTROLLO come una preoccupazione per la propria sicurezza;

  • i TEMPI ACCELERATI (“sposiamoci subito”) come una prova d’amore, così come le ASPETTATIVE “MAGICHE” (“sarai una donna, una moglie, una mamma straordinaria”).

Ma, come appena menzionato, questi possono essere dei campanelli di allarme, se li leggiamo come:

  • bisogno di possesso e mancanza di fiducia (GELOSIA)

  • privazione delle libertà (CONTROLLO)

  • modo per generare senso di colpa in caso di rifiuto (TEMPI ACCELERATI) o di aspettativa non perseguita, in quanto ASPETTATIVA IRREALISTICA

E che dire delle sue caratteristiche? Innanzitutto che l’uomo violento, il più delle volte (non sempre):

- non è né malato né un mostro;

- è incapace di gestire il conflitto;

- ha scarsa empatia e difficoltà nel riconoscere/verbalizzare le sue emozioni;

- rifugge le proprie responsabilità;

- viene da qualsiasi condizione socio-economica e con qualsiasi tipo di istruzione;

- ha un contesto sociale fragile, ossia tende ad avere poche relazioni;

- il suo comportamento violento, si è già verificato in età precoce, agito o subito;

- normalizza la violenza, ossia si dà delle scuse, spesso anche quella di essere lui stesso vittima;

- ha repentini cambi d’umore;

- è soggetto ad un eventuale abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti.

Esistono diversi reati legati alla violenza sulle donne: di seguito ne espongo alcuni.

LO STUPRO è regolamentato dall’articolo 609 bis del nostro Codice Penale. Viene considerata stupro qualsiasi costrizione riguardante il compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso della propria autorità.

Con la Legge n. 66 del 1996 è annoverato tra i reati contro la persona, prima apparteneva a quello contro la moralità pubblica e il buon costume. Il nostro codice, ritiene reato anche l’”ipotesi di violenza mediante induzione” con la quale si intende la strumentalizzazione della vittima in condizioni di inferiorità psichica o fisica o l’inganno della persona soggetta a violenza.

La rilevanza penale del comportamento dell’agente deve essere quindi valutata, secondo la giurisprudenza di legittimità, considerando la disponibilità della sfera sessuale della persona che ne è titolare (Cassazione penale, n. 66551/1998). La violenza sessuale è aggravata se commessa:

  • in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

  • avvalendosi di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;

  • simulando la qualità di pubblico ufficiale;

  • su persona sottoposta a qualsiasi limitazione della propria libertà personale;

  • nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici, se il colpevole ne è l’ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore.

LA VIOLENZA SUL LUOGO DEL LAVORO include fenomeni come le molestie sessuali, il mobbing, il ricatto occupazionale legato alla gravidanza, il rinnovo del permesso di soggiorno. La Sentenza della Corte di cassazione n° 12738/08 stabilisce che “la violenza subita sul luogo di lavoro è senz’altro lesiva dell’integrità psico-fisica della persona”. Secondo recenti statistiche, circa il 75% delle donne che svolgono professioni qualificate o ad alti livelli manageriali si è trovata nella situazione di dover respingere un invito sessuale insistente da parte del proprio capo.

LA RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ è quella forma di violenza legata a fenomeni come la prostituzione, la tratta, lo sfruttamento e la schiavizzazione fisica e morale delle donne. Attraverso la legge 228 dell’11 agosto 2003 il legislatore ha provveduto a definire la riduzione in schiavitù con particolare riferimento alla tratta delle persone. L’art. 18 del disegno di legge 286 del 1998 punta, invece, a fornire alle donne “soggiorno per motivi di protezione sociale”.

LE PERCOSSE secondo l’art 581 del codice penale sono punibili a querela della persona offesa.

LE LESIONI PERSONALI sono regolamentate dall’art. 582 del codice penale e vengono descritte come fatto da cui deriva malattia nel corpo e nella mente, punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedibili dagli articoli 583 e 585 c.p.”.

IL FEMMINICIDIO non è previsto dal nostro codice penale, poiché viene annoverato come omicidio e quindi giudicato alla luce dell’articolo 575. C’è chi auspica la sua introduzione come fattispecie mirata di omicidio rispetto a quella prevista dal codice, date le statistiche in merito alla sua diffusione e alla grande influenza mediatica che gira attorno alla violenza sulle donne.

Molti annoverano LO STALKING tra i casi di violenza sulle donne ma lo tratterò a parte, in un altro articolo, in quanto sono sempre più in aumento i casi di stalker-donna e vittima-uomo.

Esperto

Rebecca Silvia Rossi psicologo, psicoterapeuta, psicologo clinico Dott.ssa

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